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R.D. 30/12/1923 n. 3267

Art. 60. Alle persone indicate nell'art. precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio. Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario essere aumentato fino al 20 per cento. Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate, come sopra, dall'ufficio del genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

Art. 61. La società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani, devono presentarne domanda al competente ufficio del genio civile o dello ispettorato forestale. Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi

a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indica zione grafica delle opere da eseguire;

b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione

c) i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere. L'ufficio del genio civile o l'ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 62. Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente art., il ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o il magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità. Compiute le pubblicazioni, il ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il consiglio superiore dei lavori pubblici od il comitato tecnico del magistrato alle acque, decidono sull'ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

Art. 63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purchè corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso. Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente art., il ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il consiglio superiore dei lavori pubblici od il comitato tecnico del magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di precedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione o ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti. A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Art. 64. Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione. Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.

Art. 65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

Art. 66. Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive pre tale scopo incontrate.

Art. 67. Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purchè presti giuramento innanzi al pretore del mandamento o innanzi al sindaco del comune ove il personale stesso risiede.

Art. 68. La cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del testo unico 2 gennaio 1913 n. 453, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse. I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubbli ci.

Art. 69. La cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente art., le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro. Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico. Le successive somministrazioni saranno fatte dalla cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori, in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli. Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.

Art. 70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli articoli 9 e 73 del menzionato testo unico di legge, approvato con R.D. 2 gennaio 1913 n. 453.

Art. 71. Le concessioni di opere si sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di 50, comprensive di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.

Art. 72. Lo Stato ha sempre la facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il suo capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

Art. 73. In dipendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910 n. 855.

Art. 74. Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono e- senti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di l. 4.

CAPO II Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati. SEZIONE I Disposizioni generali.

Art. 75. L'amministrazione forestale, le provincie ed i comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1, potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei bo schi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo. L'amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili. Sia nel primo che nel secondo caso, allorchè lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'ispettorato forestale sotto la vigilanza dei comitati forestali, e, nelle provincie comprese nel compartimento del magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

Art. 76. I proprietari dei terreni di cui all'art. precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'art. stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal comitato forestale. Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture. Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'art. precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi, sempre che si tratti di terreni vincolati.

Art. 77. Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'amministrazione forestale e gli enti, di cui all'art, 75, in seguito ad autorizzazione del comitato forestale, possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza peraltro mutarne la destinazione.

Art. 78. L'indennità d espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dell'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi. La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile, quando dai lavori di rimboschi- mento possano derivare vantaggi ad altri proprietari. I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima; nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi. Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 80. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

Art. 81. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

Art. 82. È data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai tribunali ordinari.

Art. 83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschire non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al prefetto della provincia che la rassegna al ministro per l'economia nazionale colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale.

Art. 84. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di l. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che, per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.

 

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